Scadrà il prossimo 17 Marzo il termine per il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei libri sociali tenuti dalle società di capitali. La misura della tassa è stabilita in misura forfetaria, ed è dovuta a prescindere dal numero dei registri e dal numero delle relative pagine. Dal 25 ottobre 2001 è stato soppresso l'obbligo della numerazione e bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, confermando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine prima del loro utilizzo.
Sono, invece, assoggettati a numerazione e bollatura (presso l'Ufficio del Registro delle imprese o dal notaio), i libri sociali obbligatori previsti dagli articoli 2421 e 2490 del codice civile, libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti e ogni altro libro o registro la cui bollatura è prevista da norme speciali. La tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali riguarda tutte le società di capitali anche se in liquidazione, non si applica invece alle ditte individuali ed a tutte le società di persone.
La tassa annuale è dovuta, in misura forfetaria, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine ed è stabilita nelle seguenti misure: euro 309,87, euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio dell’anno in corso, l'importo di euro 516.456,90 .
Per il versamento da effettuare a mezzo F24 deve essere utilizzato il codice-tributo 7085 e come periodo di riferimento va indicato 2008. Le somme da titolo di tassa annuale possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.
Tuttavia, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ossia al 12,50 per cento della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero a 1/5 del minimo (ossia al 20 per cento della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall'omissione.
Sul ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del 3 per cento, con maturazione giorno per giorno.
Sono, invece, assoggettati a numerazione e bollatura (presso l'Ufficio del Registro delle imprese o dal notaio), i libri sociali obbligatori previsti dagli articoli 2421 e 2490 del codice civile, libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti e ogni altro libro o registro la cui bollatura è prevista da norme speciali. La tassa annuale di numerazione e bollatura dei libri sociali riguarda tutte le società di capitali anche se in liquidazione, non si applica invece alle ditte individuali ed a tutte le società di persone.
La tassa annuale è dovuta, in misura forfetaria, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine ed è stabilita nelle seguenti misure: euro 309,87, euro 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio dell’anno in corso, l'importo di euro 516.456,90 .
Per il versamento da effettuare a mezzo F24 deve essere utilizzato il codice-tributo 7085 e come periodo di riferimento va indicato 2008. Le somme da titolo di tassa annuale possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.
Tuttavia, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ossia al 12,50 per cento della tassa) se il ravvedimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero a 1/5 del minimo (ossia al 20 per cento della tassa) se il ravvedimento è effettuato oltre 30 giorni ma entro un anno dall'omissione.
Sul ritardato pagamento si applicano gli interessi moratori del 3 per cento, con maturazione giorno per giorno.
2 commenti:
Grazie del memo, credo che questo adempimento possa essere facilmente dimenticabile se non opportunamente scadenzato....questo sia perchè la periodicità dell'obbligo ricorre solo una volta l'anno, sia perchè spesso si è portati memorizzare l'altro adempimento scadente il 17/3, più impegnativo in termini di gestione dati: il versamento del saldo IVA.
...tempo di versamenti....
Lucia
Spero che il lavoro di alert possa essere utile per lo meno per evitare dei costi inutili:sanzioni, multe.
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